Fatturazione Elettronica
Fattura Elettronica per tutti: PA, B2B e B2C
La Legge di Bilancio 2018 ha previsto l'estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a tutti i soggetti IVA, a partire dal 1° gennaio 2019.
Già dall'01/01/2017 è stata possibile, in via opzionale, la trasmissione di fatture attraverso il Sistema di Interscambio oltre che verso la PA, anche nei rapporti B2B.
Questo nuovo obbligo è entrato in vigore a partire dal:
- 1 luglio 2018 per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore e per le prestazioni rese da subappaltatori nei confronti di appaltatore principale nei contratti con pubbliche amministrazioni
- 1 gennaio 2019 per tutte le imprese e tutti i professionisti (ad esclusione dei soggetti non titolari di P.IVA, dei contribuenti in regime dei minimi o forfettario e verso/da contribuenti non residenti o non stabiliti in Italia).
Anche in questo caso, la fattura deve essere emessa in formato XML e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate .
Normativa di riferimento
Principali norme in tema di Fatturazione Elettronica tra Privati
La legge aggiorna la precedente Legge 127/2015 relativa alla Trasmissione telematica delle operazioni IVA e introduce al suo interno novità sull'obbligo della fattura elettronica estendendo tale obbligo ai rapporti tra privati e verso i consumatori finali.
Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018
Il Provvedimento definisce le Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio. (Testo coordinato con le modifiche apportate dal provvedimento del 21 dicembre 2018.)
Decreto Legge n. 79 del 28/06/2018 - (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28/06/2018)
Il Decreto proroga il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.
Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 291241 del 5 novembre 2018
Il Provvedimento riporta le modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica. (Testo coordinato con le modifiche apportate dal provvedimento del 21 dicembre 2018.)
Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018
Il provvedimento modifica i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018.
Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 107524 del 29 aprile 2019
Circolari e Risoluzioni chiarificatrici
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.8 /E del 30 aprile 2018
Chiarisce gli aspetti di fatturazione elettronica relativi al settore dei carburanti.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018
La circolare fornisce chiarimenti su alcuni aspetti legati all’emissione della fattura elettronica tra privati.
Chi sono i soggetti destinatari dell’obbligo di fattura elettronica B2B e B2C
La Legge n. 205, 27 dicembre 2017 (Pubblicata In Gazzetta Ufficiale il 29/12/2017) prevede che, "[..] per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio [..]".
È quindi obbligatoria la Fattura Elettronica anche tra soggetti privati, titolari di Partita IVA e aventi domicilio fiscale sul territorio nazionale ad eccezione di:
- tutte le imprese e lavoratori autonomi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio";
- Liberi Professionisti, Freelancer, Imprenditori e Ditte individuali titolari di Partita Iva Forfettaria;
- i "piccoli produttori agricoli" (di cui all'art. 34, comma 6, Dpr n. 633/1972);
e verso i consumatori finali.
Per saperne di più:
Guida alla fatturazione di CompEd
Fatture elettroniche estere: obbligo dal 1° luglio 2022
A partire dal 1° luglio 2022, i dati relativi alle operazioni transfrontaliere dovranno essere obbligatoriamente inviati all’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di Interscambio, con il formato XML della fattura elettronica.
Clicca qui per approfondimenti.
Fatturazione Elettronica:
obblighi per i fornitori della Pubblica Amministrazione
L'articolo 1, commi da 209 a 214, Legge 244/2007, ha stabilito il divieto per le amministrazioni pubbliche (tutte le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo e agli enti pubblici nazionali) di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e il divieto di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all'invio in forma elettronica.
I fornitori delle amministrazioni pubbliche si sono trovati a dover gestire il ciclo di fatturazione esclusivamente in formato elettronico, nelle fasi di emissione, trasmissione e conservazione.
Questa novità normativa ha comportato per l'amministrazione pubblica una serie di vantaggi:
- rilevanti risparmi economici
- maggiore trasparenza sui fornitori e sulla loro posizione fiscale
- monitoraggio della spesa pubblica
I risparmi sono stati complessivamente stimati in svariati miliardi di euro.
Anche i fornitori della PA hanno conseguito importanti vantaggi: abbattimento dei consumi per carta, inchiostri, stampanti, costi di spedizione e semplificazione nella gestione degli aspetti amministrativi.
Recependo le indicazioni dell'Unione Europea e seguendo l'esempio di altri paesi (Danimarca, Norvegia e Svezia) dove la fattura elettronica è prassi normale, anche la PA italiana ha iniziato il suo processo di modernizzazione.
Normativa di riferimento
Principali norme in tema di Fatturazione verso la Pubblica Amministrazione
Legge n.244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) – art. 1. commi 209 – 214 (Gazzetta Ufficiale n.300 del 28/12/2007), come modificata dal Decreto Legislativo n. 201 del 2011.
La legge istituisce l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione: divieto per le amministrazioni pubbliche (tutte le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo e agli enti pubblici nazionali) di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e divieto di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all'invio in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
- Decreto 7 marzo 2008 (Gazzetta Ufficiale n.103 del 03/05/2008)
Primo decreto attuativo della Legge n.244 del 2007 che individua nell'Agenzia delle Entrate il Gestore del Sistema di Interscambio (SdI) per l'invio e la ricezione delle fatture elettroniche verso la PA, ne definisce compiti e responsabilità. Individua nella Sogei Spa la struttura dedicata ai servizi strumentali e alla conduzione tecnica dell'SdI.
Decreto Ministro Economia e Finanze n.55 del 3 aprile 2013 (Gazzetta Ufficiale n.118 del 22/05/2013)
Secondo decreto attuativo della Legge n.244 del 2007 che rende operative le regole tecniche per la gestione dei processi di fatturazione elettronica verso la PA.
Decreto Legge 66/2014, art.25 (cd. "Decreto IRPEF 2014")
Il decreto anticipa al 31 marzo 2015 la data di avvio a regime della Fatturazione Elettronica verso tutte le Pubbliche Amministrazioni, anche locali, escluse dall'obbligo del 6 giugno 2014.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, come modificato dalla Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di Stabilità).
La legge di Stabilità recepisce nell'articolo 1, commi 324-335 la Direttiva 2010/45/UE modificando il DPR 633/72. Gli articoli 21 e 39 modificati contengono la definizione di fattura elettronica, le caratteristiche e i requisiti tecnici della fattura elettronica, esempi di modalità tecniche per garantire autenticità dell'origine e integrità del contenuto della fattura elettronica e modalità di conservazione della fattura elettronica.
La direttiva modifica, per quanto concerne le norme in materia di fatturazione, la direttiva 2006/112/CE, dettando una serie di indicazioni e misure di semplificazione circa le modalità di emissione, gestione e conservazione della fattura elettronica.
È la Direttiva che fissa le condizioni e le norme riguardanti l'imposta sul valore aggiunto per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno UE.
Decreto Ministro Economia e Finanze del 17 giugno 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26/06/2014).
Il decreto disciplina gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, ai sensi del Codice amministrazione digitale. Tra gli obblighi previsti: la conservazione e l'assolvimento dell'imposta di bollo.
Circolari e Risoluzioni chiarificatrici
- Circolare interpretativa del Ministero dell' Economia e Finanze numero 1/DF del 9 marzo 2015
La circolare individua le Pubbliche Amministrazioni obbligate alla fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015.
Circolare interpretativa del Ministero dell'Economia e Finanze numero 1 del 31 marzo 2014
La circolare chiarisce alcune delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro Economia e Finanze n. 55 del 3 aprile 2013.
La circolare illustra le principali novità introdotte dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 in tema di adempimenti fiscali relativi ai documenti informatici.
La circolare chiarisce che le fatture emesse per operazioni relative alle somministrazioni di acqua, gas energia elettrica, raccolta trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, etc. devono essere conservate secondo le regole previste nel Decreto Ministeriale del 23/01/2004.
La risoluzione risponde a una serie di quesiti e relative soluzioni proposti da Assinform per agevolare il transito verso la digitalizzazione della documentazione fiscale in particolare per quanto riguarda gli aspetti della conservazione digitale e della relativa tempistica.
La circolare fornisce le prime istruzioni operative per l'attuazione del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n.55 –
Soggetti destinatari del Decreto
Pubblica Amministrazione
Tra le pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche sono ricompresi tutti i soggetti, anche autonomi, che concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e che sono inseriti nel conto economico consolidato e individuati entro il 30 settembre di ciascun anno nell'elenco Istat (Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 196/2009).
L'elenco è abbastanza corposo e comprende:
- amministrazioni centrali quali organi costituzionali e di rilievo costituzionale
- presidenza del Consiglio dei ministri
- ministeri
- agenzie fiscali
- enti di origine, natura e compiti alquanto diversificati tra loro e cioè:
- organismi di regolazione dell'attività economica, come Aifa e Aran
- enti produttori di servizi economici come Anas, Enac, Fit e Gruppo Equitalia
- autorità amministrative indipendenti come Agcm, Avcp, Agcom, Aeeg e Garante per la protezione dei dati personali
- enti a struttura associativa come Anci, Upi e Unioncamere
- enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, quali Accademia della crusca, Cri, Coni
- enti ricerca (Asi, Cnr, Enea, Infn, Ingv, Isfol e Ispra).
Il Decreto n.55 del 3 aprile 2013 ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni soggette all'obbligo di fatturazione elettronica di individuare i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture inserendo l'anagrafica all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).
A questi uffici è stato assegnato un codice univoco (chiamato anche Codice IPA).
Tale codice è indispensabile per l'invio della fattura PA.
Le Pubbliche Amministrazioni devono poter gestire le fasi di ricezione delle fatture elettroniche, invio notifiche e conservazione digitale delle fatture ricevute.
Possono a loro volta dover inviare fatture elettroniche ad altre PA.
Servizi per la PA: clicca qui
Fornitori della PA
I fornitori delle amministrazioni pubbliche, a seguito dell'obbligo, hanno dovuto necessariamente iniziare a emettere, trasmettere e conservare le fatture in formato elettronico, secondo quanto stabilito dalle norme.
Lo stop definitivo al pagamento delle fatture cartacee da parte della PA e di conseguenza l'abbandono definitivo del formato cartaceo a favore della fattura elettronica, è stato previsto a partire dal:
- 6 giugno 2014 per i ministeri, le agenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;
- 31 marzo 2015 per le altre amministrazioni centrali incluse nell'elenco Istat e per le amministrazioni locali (Il Decreto Legge 66/2014, art.25 cd. "Decreto IRPEF 2014", ha anticipato la data di avvio a regime della Fatturazione Elettronica verso tutte le Pubbliche Amministrazioni che non sono partite il 6 giugno 2014, dal 6 giugno 2015 al 31 marzo 2015).
Già dal 6 dicembre 2013 (sei mesi dall'entrata in vigore del decreto) il sistema di interscambio (SdI) è stato disponibile per le amministrazioni che, volontariamente o sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, hanno voluto avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche.
Oggi naturalmente l'obbligo di invio della fattura elettronica non è solo verso tutte le Pubbliche Amministrazioni ma anche verso soggetti privati e consumatori finali (salvo i soggetti esclusi indicati dalla legge).
Servizi di fatturazione elettronica: clicca qui
Intermediari
L'intermediario è il soggetto che invia o riceve i file FatturaPA per conto del fornitore della PA e/o della PA stessa.
Gli Intermediari possono interagire con il Sistema di interscambio sia in veste di trasmittente che di ricevente.
CompEd Servizi è un intermediario per la trasmissione delle fatture elettroniche.
L'offerta di CompEd
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La nostra soluzione non si limita alla gestione della fatturazione elettronica ma, per chi lo desidera, mettiamo a disposizione un sistema completo di gestione documentale, archiviazione e conservazione a norma.
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