Fatturazione Elettronica
Fattura Elettronica per tutti: PA, B2B e B2C
La Legge di Bilancio 2018 ha previsto l'estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a tutti i soggetti IVA, a partire dal 1° gennaio 2019.
Già dall'01/01/2017 è stata possibile, in via opzionale, la trasmissione di fatture attraverso il Sistema di Interscambio oltre che verso la PA, anche nei rapporti B2B.
Questo nuovo obbligo è entrato in vigore a partire dal:
- 1 luglio 2018 per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore e per le prestazioni rese da subappaltatori nei confronti di appaltatore principale nei contratti con pubbliche amministrazioni
- 1 gennaio 2019 per tutte le imprese e tutti i professionisti (ad esclusione dei soggetti non titolari di P.IVA, dei contribuenti in regime dei minimi o forfettario e verso/da contribuenti non residenti o non stabiliti in Italia).
Anche in questo caso, la fattura deve essere emessa in formato XML e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate .
Normativa di riferimento
Principali norme in tema di Fatturazione Elettronica tra Privati
- La legge aggiorna la precedente Legge 127/2015 relativa alla Trasmissione telematica delle operazioni IVA e introduce al suo interno novità sull'obbligo della fattura elettronica estendendo tale obbligo ai rapporti tra privati e verso i consumatori finali. 
- Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 - Il Provvedimento definisce le Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio. (Testo coordinato con le modifiche apportate dal provvedimento del 21 dicembre 2018.) 
- Decreto Legge n. 79 del 28/06/2018 - (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28/06/2018) - Il Decreto proroga il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante. 
- Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 291241 del 5 novembre 2018 - Il Provvedimento riporta le modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica. (Testo coordinato con le modifiche apportate dal provvedimento del 21 dicembre 2018.) 
- Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018 - Il provvedimento modifica i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018. 
- Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 107524 del 29 aprile 2019 
Circolari e Risoluzioni chiarificatrici
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.8 /E del 30 aprile 2018 Chiarisce gli aspetti di fatturazione elettronica relativi al settore dei carburanti. 
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018 - La circolare fornisce chiarimenti su alcuni aspetti legati all’emissione della fattura elettronica tra privati. 
Chi sono i soggetti destinatari dell’obbligo di fattura elettronica B2B e B2C
La Legge n. 205, 27 dicembre 2017 (Pubblicata In Gazzetta Ufficiale il 29/12/2017) prevede che, "[..] per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio [..]".
È quindi obbligatoria la Fattura Elettronica anche tra soggetti privati, titolari di Partita IVA e aventi domicilio fiscale sul territorio nazionale ad eccezione di:
- tutte le imprese e lavoratori autonomi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio";
- Liberi Professionisti, Freelancer, Imprenditori e Ditte individuali titolari di Partita Iva Forfettaria;
- i "piccoli produttori agricoli" (di cui all'art. 34, comma 6, Dpr n. 633/1972);
e verso i consumatori finali.
Per saperne di più:
Guida alla fatturazione di CompEd
Fatture elettroniche estere: obbligo dal 1° luglio 2022
A partire dal 1° luglio 2022, i dati relativi alle operazioni transfrontaliere dovranno essere obbligatoriamente inviati all’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di Interscambio, con il formato XML della fattura elettronica.
Clicca qui per approfondimenti.
Fatturazione Elettronica:
 obblighi per i fornitori della Pubblica Amministrazione
L'articolo 1, commi da 209 a 214, Legge 244/2007, ha stabilito il divieto per le amministrazioni pubbliche (tutte le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo e agli enti pubblici nazionali) di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e il divieto di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all'invio in forma elettronica.
I fornitori delle amministrazioni pubbliche si sono trovati a dover gestire il ciclo di fatturazione esclusivamente in formato elettronico, nelle fasi di emissione, trasmissione e conservazione.
Questa novità normativa ha comportato per l'amministrazione pubblica una serie di vantaggi:
- rilevanti risparmi economici
- maggiore trasparenza sui fornitori e sulla loro posizione fiscale
- monitoraggio della spesa pubblica
I risparmi sono stati complessivamente stimati in svariati miliardi di euro.
Anche i fornitori della PA hanno conseguito importanti vantaggi: abbattimento dei consumi per carta, inchiostri, stampanti, costi di spedizione e semplificazione nella gestione degli aspetti amministrativi.
Recependo le indicazioni dell'Unione Europea e seguendo l'esempio di altri paesi (Danimarca, Norvegia e Svezia) dove la fattura elettronica è prassi normale, anche la PA italiana ha iniziato il suo processo di modernizzazione.
Normativa di riferimento
Principali norme in tema di Fatturazione verso la Pubblica Amministrazione
- Legge n.244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) – art. 1. commi 209 – 214 (Gazzetta Ufficiale n.300 del 28/12/2007), come modificata dal Decreto Legislativo n. 201 del 2011. - La legge istituisce l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione: divieto per le amministrazioni pubbliche (tutte le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo e agli enti pubblici nazionali) di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e divieto di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all'invio in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). 
- Decreto 7 marzo 2008 (Gazzetta Ufficiale n.103 del 03/05/2008) Primo decreto attuativo della Legge n.244 del 2007 che individua nell'Agenzia delle Entrate il Gestore del Sistema di Interscambio (SdI) per l'invio e la ricezione delle fatture elettroniche verso la PA, ne definisce compiti e responsabilità. Individua nella Sogei Spa la struttura dedicata ai servizi strumentali e alla conduzione tecnica dell'SdI. 
- Decreto Ministro Economia e Finanze n.55 del 3 aprile 2013 (Gazzetta Ufficiale n.118 del 22/05/2013) - Secondo decreto attuativo della Legge n.244 del 2007 che rende operative le regole tecniche per la gestione dei processi di fatturazione elettronica verso la PA. 
- Decreto Legge 66/2014, art.25 (cd. "Decreto IRPEF 2014") - Il decreto anticipa al 31 marzo 2015 la data di avvio a regime della Fatturazione Elettronica verso tutte le Pubbliche Amministrazioni, anche locali, escluse dall'obbligo del 6 giugno 2014. 
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, come modificato dalla Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di Stabilità). - La legge di Stabilità recepisce nell'articolo 1, commi 324-335 la Direttiva 2010/45/UE modificando il DPR 633/72. Gli articoli 21 e 39 modificati contengono la definizione di fattura elettronica, le caratteristiche e i requisiti tecnici della fattura elettronica, esempi di modalità tecniche per garantire autenticità dell'origine e integrità del contenuto della fattura elettronica e modalità di conservazione della fattura elettronica. 
- La direttiva modifica, per quanto concerne le norme in materia di fatturazione, la direttiva 2006/112/CE, dettando una serie di indicazioni e misure di semplificazione circa le modalità di emissione, gestione e conservazione della fattura elettronica. 
- È la Direttiva che fissa le condizioni e le norme riguardanti l'imposta sul valore aggiunto per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno UE. 
- Decreto Ministro Economia e Finanze del 17 giugno 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26/06/2014). - Il decreto disciplina gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, ai sensi del Codice amministrazione digitale. Tra gli obblighi previsti: la conservazione e l'assolvimento dell'imposta di bollo. 
Circolari e Risoluzioni chiarificatrici
- Circolare interpretativa del Ministero dell' Economia e Finanze numero 1/DF del 9 marzo 2015 La circolare individua le Pubbliche Amministrazioni obbligate alla fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015. 
- Circolare interpretativa del Ministero dell'Economia e Finanze numero 1 del 31 marzo 2014 - La circolare chiarisce alcune delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro Economia e Finanze n. 55 del 3 aprile 2013. 
- La circolare illustra le principali novità introdotte dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 in tema di adempimenti fiscali relativi ai documenti informatici. 
- La circolare chiarisce che le fatture emesse per operazioni relative alle somministrazioni di acqua, gas energia elettrica, raccolta trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, etc. devono essere conservate secondo le regole previste nel Decreto Ministeriale del 23/01/2004. 
- La risoluzione risponde a una serie di quesiti e relative soluzioni proposti da Assinform per agevolare il transito verso la digitalizzazione della documentazione fiscale in particolare per quanto riguarda gli aspetti della conservazione digitale e della relativa tempistica. 
- La circolare fornisce le prime istruzioni operative per l'attuazione del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n.55 – 
Soggetti destinatari del Decreto
Pubblica Amministrazione
Tra le pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche sono ricompresi tutti i soggetti, anche autonomi, che concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e che sono inseriti nel conto economico consolidato e individuati entro il 30 settembre di ciascun anno nell'elenco Istat (Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 196/2009).
L'elenco è abbastanza corposo e comprende:
- amministrazioni centrali quali organi costituzionali e di rilievo costituzionale
- presidenza del Consiglio dei ministri
- ministeri
- agenzie fiscali
- enti di origine, natura e compiti alquanto diversificati tra loro e cioè: - organismi di regolazione dell'attività economica, come Aifa e Aran
- enti produttori di servizi economici come Anas, Enac, Fit e Gruppo Equitalia
- autorità amministrative indipendenti come Agcm, Avcp, Agcom, Aeeg e Garante per la protezione dei dati personali
- enti a struttura associativa come Anci, Upi e Unioncamere
- enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, quali Accademia della crusca, Cri, Coni
- enti ricerca (Asi, Cnr, Enea, Infn, Ingv, Isfol e Ispra).
 
Il Decreto n.55 del 3 aprile 2013 ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni soggette all'obbligo di fatturazione elettronica di individuare i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture inserendo l'anagrafica all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).
A questi uffici è stato assegnato un codice univoco (chiamato anche Codice IPA).
Tale codice è indispensabile per l'invio della fattura PA.
Le Pubbliche Amministrazioni devono poter gestire le fasi di ricezione delle fatture elettroniche, invio notifiche e conservazione digitale delle fatture ricevute.
Possono a loro volta dover inviare fatture elettroniche ad altre PA.
Servizi per la PA: clicca qui
Fornitori della PA
I fornitori delle amministrazioni pubbliche, a seguito dell'obbligo, hanno dovuto necessariamente iniziare a emettere, trasmettere e conservare le fatture in formato elettronico, secondo quanto stabilito dalle norme.
Lo stop definitivo al pagamento delle fatture cartacee da parte della PA e di conseguenza l'abbandono definitivo del formato cartaceo a favore della fattura elettronica, è stato previsto a partire dal:
- 6 giugno 2014 per i ministeri, le agenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;
- 31 marzo 2015 per le altre amministrazioni centrali incluse nell'elenco Istat e per le amministrazioni locali (Il Decreto Legge 66/2014, art.25 cd. "Decreto IRPEF 2014", ha anticipato la data di avvio a regime della Fatturazione Elettronica verso tutte le Pubbliche Amministrazioni che non sono partite il 6 giugno 2014, dal 6 giugno 2015 al 31 marzo 2015).
Già dal 6 dicembre 2013 (sei mesi dall'entrata in vigore del decreto) il sistema di interscambio (SdI) è stato disponibile per le amministrazioni che, volontariamente o sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, hanno voluto avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche.
Oggi naturalmente l'obbligo di invio della fattura elettronica non è solo verso tutte le Pubbliche Amministrazioni ma anche verso soggetti privati e consumatori finali (salvo i soggetti esclusi indicati dalla legge).
Servizi di fatturazione elettronica: clicca qui
Intermediari
L'intermediario è il soggetto che invia o riceve i file FatturaPA per conto del fornitore della PA e/o della PA stessa.
Gli Intermediari possono interagire con il Sistema di interscambio sia in veste di trasmittente che di ricevente.
CompEd Servizi è un intermediario per la trasmissione delle fatture elettroniche.
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Il software di CompEd si adatta al sistema gestionale dell'utente, si installa in pochi giorni e consente, con la massima flessibilità, di gestire la fatturazione B2B, B2C e alla PA (emettendo fatture elettroniche secondo la normativa) e di effettuarne la conservazione sostitutiva.
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