Obbligo di fatturazione elettronica
per i forfettari

dal 1° luglio 2022

Normativa di riferimento

L’articolo 18 del decreto 36/2022 (decreto PNRR 2 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022), introduce alcune novità importanti in tema di fatturazione elettronica.

In breve:

  • modifica il dlgs 127/2015, eliminando l’esonero generico per i contribuenti forfettari (Partite IVA con reddito fino a 65mila euro che pagano la flat tax);
  • introduce un nuovo parametro per stabilire i soggetti che sono obbligati ad emettere fattura elettronica: aver conseguito ricavi o percepito compensi superiori ai 25mila euro nell’anno precedente.

Soggetti obbligati

L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda tutte le Partite IVA che fatturano sopra i 25.000 euro di ricavi o compensi all'anno, indipendentemente dal regime fiscale che applicano.

Soggetti esclusi

Le uniche categorie che al momento restano ancora escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica solo gli operatori definiti come “piccoli produttori agricoli” (art. 34, comma 6, del Dpr n.633/1972), i quali erano già esonerati dall’emissione di fattura anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Per il resto, chiunque emetta fattura e dichiari compensi o ricavi superiori a 25mila euro all’anno, deve emettere fattura ed emetterla elettronica.

Scadenze

Dal 1° luglio 2022, l’obbligo scatta anche per i contribuenti in regime di vantaggio e alle associazioni sportive dilettantistiche, sempre tenendo conto del fatturato.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 l’obbligo sarà invece esteso a tutti.

Sanzioni

Il decreto prevede che, per i soggetti obbligati a fattura elettronica a partire dal 1° luglio, per i primi tre mesi sarà possibile effettuare l’emissione del documento entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza l’applicazione di sanzioni.

Il termine di emissione fissato in via ordinaria a 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione si allunga quindi temporaneamente e fino al mese successivo non si applicheranno le sanzioni previste dall’ articolo 6, comma 2 del decreto n. 471/1997 (si ricorda che in caso di tardiva emissione della fattura elettronica la sanzione prevista va dal 5 al 10 per cento dei corrispettivi non documentati o registrati. L’importo va da 250 a 2.000 euro quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito).

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