Fattura Elettronica

Che cos’è la Fattura Elettronica e come funziona

FAQ

Fattura elettronica: aspetti normativi e procedurali

Domande frequenti

Che cos’è la Fattura Elettronica e come funziona? +

La Fattura Elettronica è un documento informatico (digitale), che viene emesso in formato XML e trasmesso al destinatario attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate secondo alcune regole stabilite dalla normativa in materia.

Che cosa significa che la fattura elettronica è in formato XML? +

Il file che contiene i dati della fattura elettronica deve essere costruito utilizzando il linguaggio informatico XML (eXtensible Markup Language) e secondo la struttura definita nel “tracciato XML” stabilito dalla normativa e disponibile alla pagina fatturapa.gov.it

Da quando è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per le PA? +

La prima norma che ha sancito l’obbligatorietà di emissione della fattura elettronica è il Decreto Ministeriale n. 55/2013 i cui destinatari erano soltanto le Pubbliche Amministrazioni. Tale decreto ha stabilito l’entrata in vigore dell’obbligo in modo graduale per i soggetti che dovevano emettere fattura verso un ente pubblico:

  • dal 6 giugno 2014 verso le PA centrali (Ministeri, INPS e Agenzie Fiscali)
  • dal 31 marzo 2015 verso tutti i restanti enti della PA

Le PA quindi non hanno più potuto accettare fatture emesse in forma cartacea e gli è stato vietato il pagamento di fatture che non fossero in formato elettronico, a partire da tali date.

L’obbligo di fatturazione elettronica verso tutti quando viene introdotto? +

Con la Legge n. 205/2017 l’obbligo di fatturazione elettronica viene esteso:

  • dal 01/07/2018 ai subappaltatori della PA
  • dal 01/07/2018 per le cessioni di carburanti (posticipato poi all’ 01/01/2019 dal D.L.79 del 28 giugno 2018)
  • dall’ 01/01/2019 per tutti i soggetti possessori di partita iva B2B (verso privati).
Secondo quali regole devono essere emesse le fatture elettroniche? +

Le Regole Tecniche per l’emissione delle fatture elettroniche sono state definite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.

Il provvedimento illustra le regole per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio già al centro della fatturazione elettronica alla Pubblica Amministrazione e per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere.

Le nuove regole in tema di fattura elettronica (cioè le più recenti relative alla fatturazione tra privati) valgono anche per le fatture verso la Pubblica Amministrazione? +

No, le nuove regole tecniche valgono solo ed esclusivamente per le fatture emesse tra soggetti privati, mentre per quanto riguarda la fatturazione verso le Pubbliche Amministrazioni restano in vigore le regole riportate nel Decreto Ministeriale n. 55/2013 (le differenze sono comunque mimali).

La Fattura Elettronica è obbligatoria per tutti? Chi è esonerato dall'emissione dell'E-Invoice? +

No, la fattura elettronica non è obbligatoria per tutti.

L’articolo 18 del decreto 36/2022 (decreto PNRR 2 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022) modifica il precedente dlgs 127/2015: elimina l’esonero generico per i contribuenti forfettari (Partite IVA con reddito fino a 65mila euro che pagano la flat tax) e aggiunge un nuovo parametro di riferimento per stabilire i soggetti obbligati.

Sono quindi obbligati all’emissione della fattura elettronica tutti i soggetti che hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori ai 25mila euro nell’anno precedente.

Restano quindi esonerati dall’obbligo tutti coloro che non rientrano in questo parametro (quindi coloro hanno conseguito ricavi o percepito compensi inferiori ai 25mila euro nell’anno precedente) e i piccoli produttori agricoli (art. 34, comme 6, del Dpr n. 633/1972).

I soggetti esclusi dalla fatturazione elettronica possono quindi continuare a emettere tutte le fatture in formato cartaceo? +

Possono emettere fatture in formato cartaceo ad eccezione di quelle emesse verso la PA in quanto resta sempre valido per tutti l’obbligo di inviare fattura elettronica agli enti pubblici.

Che cosa è cambiato per tutti con la Fattura Elettronica o E-Invoice dal 1˚ gennaio 2019? +

L'obbligo di fatturazione elettronica ha cambiato radicalmente il modo in cui si compilano, inviano, ricevono e conservano le fatture (tutti gli operatori che negli ultimi anni hanno emesso fatture nei confronti della Pubblica Amministrazione avevano già da tempo preso contatto ravvicinato con questa nuova metodologia di fatturazione). Questo cambiamento ha modificato quindi la gestione della fattura attiva e passiva.

Fattura elettronica e cartacea: quali sono le differenze?

La fattura elettronica si differenzia da quella su supporto cartaceo principalmente per i seguenti aspetti:

  • è rappresentata in un formato standard, uguale per tutti: questo importante vantaggio consente l'elaborazione automatica delle fatture per estrarne tutti i dati costitutivi (cosa materialmente impossibile con le vecchie fatture su carta, con i dati riportati liberamente – e spesso "creativamente" – nel documento);
  • essendo un documento elettronico deve essere prodotta mediante uno strumento informa-tico (un computer, un tablet, uno smartphone corredato di un programma o connesso ad un servizio online specializzato);
  • deve essere recapitata elettronicamente al cliente con l'intermediazione del Sistema di interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate (non più quindi essere inviata a un indirizzo postale o una email);
  • gli istanti di trasmissione e consegna della fattura sono tracciati elettronicamente, quindi non possono più esistere significativi ritardi tra la data di emissione della fattura (determinata dall'effettiva prestazione) e quella di produzione della fattura.

In merito al contenuto dei dati riportati in fattura non ci sono invece significative differenze tra il documento contabile cartaceo ed elettronico (salvo alcuni dati previsti espressamente per la fatturazione elettronica).

Quali sono le funzioni del Sistema di Interscambio (S.d.I.)? +

Il Sistema di Interscambio (S.d.I.) svolge le seguenti funzioni:

  • controlla la validità generale della fattura elettronica (aderenza al formato standard, esistenza di PIVA/codici fiscali, non duplicazione del numero, correttezza dell'indirizzo elettronico del destinatario, presenza di tutti i dati obbligatori, cfr. art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633);
  • acquisisce nei sistemi dell'A.d.E. i dati della fattura, agevolando i controlli anche statistici da parte del sistema fiscale;
  • provvede a recapitare la fattura elettronica a destinazione (ossia al cliente) presso l'indirizzo elettronico riportato nella fattura o – se esistente – presso quello registrato nel "cassetto fiscale" da parte del cliente (registrazione quanto mai raccomandata per minimizzare l'impatto degli errori commessi da parte del fornitore).

Rispetto alla vecchia modalità cartacea la consegna dell'E-Invoice avviene in modo decisamente più affidabile, perché il S.d.I. notifica al mittente l'avvenuto recapito (o il mancato recapito) indicando anche la data e l'ora di consegna.

Quali sono gli effetti positivi di un sistema basato sulla fattura elettronica? +

Una delle più importanti ricadute della fatturazione elettronica è certamente la possibilità di poter monitorare/controllare i flussi di fatturazione delle imprese, oltre alla necessità di semplificare il processo di emissione, trasmissione, conservazione e gestione del documento contabile:

  • sia per le transazioni effettuate tra due operatori Iva (B2B);
  • sia per quelle tra un titolare di P.IVA (Impresa, Libero Professionista, Lavoratore Au-tonomo) e un consumatore finale (B2C);
Come generare, emettere ed inviare la fattura elettronica? +

Per compilare e recapitare una fattura elettronica bisogna avere a disposizione un computer, un tablet o uno smartphone connesso ad Internet.

Chi era abituato a compilare le proprie fatture manualmente, su semplici bollettari o usando programmi come Word o Excel, deve passare a una applicazione che permetta di compilare agevolmente i dati della fattura, la produca nel formato XML previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e la trasmetta attraverso il SdI.

Quali sono gli strumenti che posso utilizzare per fare una fattura elettronica? +

Ci sono diversi strumenti che si possono utilizzare:

  • software che includono la gestione della fatturazione elettronica;
  • servizi di fatturazione elettronica:
    • o piattaforme in grado di trasformare in xml i dati inseriti (“fai da te”)
    • o servizi a cui affidare la compilazione manuale dei dati di fattura
    • o servizi che consentono la trasmissione di file xml già pronti.

Molto spesso i servizi includono anche la trasmissione e la conservazione del file fattura.

  • utilizzo di strumenti gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Partendo dall’xml è possibile procedere all’invio della fattura elettronica in modo autonomo? +

Se il software gestionale che si utilizza già produce valide fatture XML ma non si occupa della trasmissione (o se utilizzando altri sistemi si arriva ad avere l’xml della fattura elettronica), in alternativa all’acquisto di un servizio di invio xml, si può trasmettere in autonomia la fattura al Sistema di Interscambio via PEC (Posta Elettronica Certificata).

A partire dalla fattura XML già pronta si dovrà:

  • esportare la fattura in una cartella di lavoro;
  • assicurarsi che il nome del file rispetti la "naming convention" obbligatoria, ossia contenere la P.IVA e un numeratore progressivo;
  • aprire il software di firma digitale e firmare il file della fattura, salvando il risultato in un nuovo file CAdES o XAdES (la fattura elettronica verso privati può anche non essere firmata digitalmente mentre l'obbligo permane per quelle diretta alla PA; considerando però che la firma protegge l'integrità del file lungo tutto il percorso, sembra imprudente affidarsi totalmente alla correttezza dei processi dell'A.d.E. pensando ad un ipotetico futuro contenzioso in materia fiscale);
  • aprire la casella PEC e creare un nuovo messaggio indirizzato al Sistema di Interscambio (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), inserendo il file della fattura come allegato;
  • spedire il messaggio a destinazione;
  • controllare la ricevuta di consegna al Sistema di Interscambio;
  • ricontrollare, in seguito, i messaggi di ritorno per sapere se la fattura elettronica è arrivata a destinazione, se conteneva errori o se la fattura – pur corretta – non ha potuto essere recapitata; il S.d.I. dichiara che il ciclo può concludersi nell'arco di 5 giorni.
Quali sono gli strumenti gratuiti per la fatturazione elettronica? +

L'Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un software, scaricabile dal sito istituzionale dell'Amministrazione fiscale.

Dopo aver scaricato e installato questo software si possono seguire le guide reperibili in rete per compilare tutti i dati della fattura elettronica, organizzata in "quadri".

Al termine si potrà salvare la fattura in formato XML; a quel punto sarà necessario attrezzarsi per la firma digitale (facoltativa, ma fortemente raccomandata), spedizione via PEC e controllo dei risultati.

Come posso ricevere una Fattura Elettronica? +

I canali di ricezione accettati dal SdI sono:

  • indirizzo PEC
  • codice destinatario (codice di 7 caratteri identificativo di un canale FTP o Web Service)
  • codice univoco ufficio (codice di 6 caratteri che identifica i soli destinatari Pubbliche Amministrazioni)
Come faccio a essere sicuro che le fatture vengano inviate al mio indirizzo corretto? +

E’ possibile registrare, sul sito dell’Agenzia delle Entrate (all’interno dell’Area riservata “Fatture e Corrispettivi”) il proprio canale di ricezione preferenziale, abbinando alla propria P.IVA un indirizzo telematico. In questo modo, il SDI recapiterà sempre la fattura elettronica al canale prescelto ignorando quanto riportato in fattura dal fornitore.

Clicca qui per accedere al servizio di registrazione delle fatture elettroniche dell'Agenzia delle Entrate

Inserisci il tuo codice destinatario preferenziale. Se scegli i servizi di CompEd, metti "WHP7LTE".

Se una fattura è stata regolarmente inviata ma per qualche ragione non risulta tra le ricevute, come si può fare? +

Le Fatture Elettroniche sono messe a disposizione nell’Area riservata “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. E’ necessario registrarsi al servizio.

Una volta ritrovata la fattura elettronica, è possibile scaricarla e importarla sul proprio sistema di gestione delle fatture elettroniche, se il sistema lo consente.

La Fattura Elettronica deve essere firmata digitalmente? +

Le Fatture Elettroniche trasmesse agli Enti Pubblici devono, obbligatoriamente, essere firmate digitalmente.

La firma digitale non è invece obbligatoria per l’invio delle fatture B2B e B2C.

Quali sono le tempistiche per la trasmissione della Fattura Elettronica? +

Il cedente prestatore è obbligato a emettere le fatture elettroniche entro il termine di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (quindi dalla data fattura), secondo quanto stabilito dal Decreto Crescita (le modifiche al comma 2 ed al comma 4 dell’articolo 21 del DPR n. 633/1972 introdotte con il Decreto Legislativo n. 119/2018 avevano inizialmente previsto 10 giorni, a partire dal 1° luglio 2019)

Le fatture passive +

Nel caso in cui non si utilizzino sistemi software per la ricezione e gestione delle fatture passive, si potranno ricevere le fatture passive attraverso la PEC.

In questo caso è necessario assicurarsi che la casella PEC:

  • sia in grado di accettare il maggior volume di dati prevedibile con l'obbligo di fatturazione elettronica
  • abbia un servizio di archiviazione dei dati (da non confondere con la "Conservazione": in questo caso parliamo di un archivio che permetta di recuperare messaggi PEC cancellati involontariamente)
  • che non raggiunga mai i limiti di spazio disponibile.

Le fatture passive sono allegati a messaggi PEC provenienti dal Sistema di Interscambio, simili alle ricevute e notifiche relative a fatture inviate.

Bisogna quindi individuare i messaggi relativi alle fatture ricevute ed esportare gli allegati in una cartella del computer.

Si tratterà spesso di file in formato ‘.p7m’ (firmati digitalmente in formato CAdES), quindi si dovrà avere un programma di firma digitale in grado di aprire questi file ed esportarne il contenuto XML.

In altri casi (dipende dalla scelta del mittente) riceveremo file già XML, ossia firmati in modalità XAdES o del tutto privi di firma.

A questo punto è necessario avere un programma in grado di presentare la fattura elettronica XML abbinata all'appropriato "foglio di stile" per poterla comprendere, stampare, inoltrare.

Che cosa sono le notifiche che ricevo dal Sistema di Interscambio? +

Dopo aver creato ed inviato la fattura elettronica, il SdI restituisce sempre “una risposta” cioè un file notifica riferito al documento trasmesso che può essere:

  • Ricevuta Consegna: messaggio che il SDI invia al trasmittente per certificare l’avvenuta consegna del documento al destinatario;
  • Notifica di Scarto: messaggio che il SDI invia al trasmittente nel caso in cui la fattura non abbia superato i controlli previsti. In questi casi nel file notifica sarà sempre indicato il motivo per il quale la fattura risulta scartata in modo da poterla correggere e ritrasmettere. Le fatture scartate si considerano NON emesse pertanto possono essere rinviate mantenendo lo stesso numero;
  • Notifica di Mancata Consegna: il significato di questa notifica dipende dal tipo di fattura: PA, B2B e B2C.
    • Fatture PA: messaggio che il SDI invia al trasmittente (cedente prestatore) per segnalare la temporanea impossibilità di recapitare il file alla PA. In questi casi nei 10 giorni successivi il Sistema di Interscambio, in automatico, proverà a trasmettere nuovamente la fattura. Nel caso in cui la consegna vada a buon fine, restituirà una Ricevuta di Consegna; in caso contrario verrà trasmessa l’Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito (per cause non imputabili al trasmittente). Il documento si considera comunque regolarmente trasmesso e si potrà fornirne al destinatario una copia della fattura attraverso un canale differente (PEC, e-mail, su carta, ecc);
    • Fatture B2B: la Ricevuta impossibilità di recapito viene trasmessa quando, per un problema tecnico al canale del ricevente, il SDI non riesce a recapitare la fattura al destinatario oppure quando il documento viene trasmesso al codice generico “0000000”. Sarà quindi necessario avvisare il destinatario che potrà reperire la fattura nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate
    • Fatture B2C: le fatture verso i consumatori privati, senza partita iva, vengono trasmesse al codice generico “0000000” e saranno disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Diventa quindi necessario consegnare una copia leggibile (su carta o come allegato email) della fattura al destinatario, in modo che possa prenderne facilmente visione.
  • Notifica di esito committente: la notifica è prevista soltanto per le fatture inviate alla Pubblica Amministrazione; si tratta di messaggio facoltativo che la PA può inviare al mittente della fattura, sempre attraverso il SdI, per segnalare l’accettazione o il rifiuto della fattura. La segnalazione può pervenire al SDI entro il termine di 15 giorni; se viene inviata una notifica di rifiuto, la fattura potrà essere corretta e trasmessa nuovamente con la stessa numerazione (come se non fosse mai stata emessa);
  • Notifica di Decorrenza Termini: prevista soltanto per le fatture inviate alla Pubblica Amministrazione, viene inviata dal SDI quando, trascorsi 15 giorni dalla consegna, la PA destinataria del documento non ha espresso alcun tipo di esito (notifica di esito committente). Essendo trascorsi 15 giorni il SDI considera concluso il processo di trasmissione della fattura. Questo non significa necessariamente che per la PA la fattura sia corretta e pagabile: si consiglia quindi sempre di contattare direttamente la PA destinataria e effettuare una verifica.
Le fatture elettroniche attive e passive sono soggette all’obbligo di conservazione? +

Le fatture elettroniche sono documenti elettronici fin dall’origine e devono quindi essere conservate nello stesso formato, sia da parte del soggetto emittente sia dal soggetto ricevente.

Proprio come quelle cartacee, quindi le fatture elettroniche devono essere conservate. Ma in questo caso "conservare" non significa solo "evitare di perdere". Il Codice dell'Amministrazione Digitale chiarisce che la conservazione dei documenti informatici deve essere effettuata secondo ben precise Regole Tecniche.

La conservazione delle notifiche è obbligatoria? +

Le ricevute e le notifiche pervenute da parte del SdI sono documenti elettronici con valore legale pertanto vanno conservate a norma di legge come le fatture.

E’ possibile conservare in autonomia le fatture elettroniche e relative notifiche? +

Il procedimento descritto dalle regole tecniche, per la sua complessità e per la responsabilità connessa a tutte le operazioni prescritte, è difficilmente praticabile con mezzi propri se non da parte di aziende con struttura e personale dedicato ai Sistemi Informativi.

Se si desidera operare in autonomia si potrà acquistare un software specializzato per la Conservazione Digitale a norma. Si raccomanda però di verificare con cura che il software sia conforme alle più recenti Regole Tecniche, perché i prodotti basati sulle regole tecniche più vecchie (molto meno impegnative di quelle in vigore) non sono assolutamente utilizzabili.

È quindi quasi inevitabile rivolgersi a prestatori di servizi esterni. Tra questi è consigliato scegliere i soggetti che hanno ottenuto l'Accreditamento Agid come Conservatori (ossia che sono autorizzati a conservare anche i documenti della Pubblica Amministrazione).

È importante anche conoscere le responsabilità che ci si assume con una scelta di questo tipo e quindi è consigliabile studiare con cura il decreto delle Regole Tecniche.

Servizi di conservazione delle fatture attive e passive: esiste un sistema gratuito? +

L'Agenzia delle Entrate offre un servizio gratuito, certamente interessante perché permette di adempiere gratuitamente ad un obbligo di legge.

Ci permettiamo però di segnalare alcune criticità:

  • usando questo servizio il contribuente affida il proprio archivio "ufficiale" alla stessa con-troparte di un ipotetico contenzioso basato proprio su quei documenti;
  • il servizio è pensato per i piccolissimi operatori e quindi non dispone (attualmente) di fun-zioni per automatizzare il conferimento: le fatture, pur presenti nello stesso sistema dell'Agenzia delle Entrate, devono prima essere salvate una ad una sul proprio computer e poi caricate una ad una in conservazione.
Per quanto tempo devono essere conservate le Fatture Elettroniche? +

Le Fatture Elettroniche devono essere conservate per i 10 anni successivi a quello di emissione, come indicato dalla legge.

Quando si conservano le fatture elettroniche? +

Le Fatture Elettroniche devono essere conservate, come tutti i documenti a rilevanza fiscale, entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali.

Quali sono le principali differenze tra fatture PA, B2B e B2C? +

Queste tre tipologie di fatture si differenziano principalmente per il destinatario: PA verso la Pubblica Amministrazione, B2B tra soggetti privati e B2C verso consumatori finali. Il formato previsto dalla legge è lo stesso per tutte, salvo alcune eccezioni di valorizzazione dei campi in base alla tipologia.

In particolare:

  • per le Pubbliche Amministrazioni è obbligatorio utilizzare il “Codice Univoco Ufficio”, di 6 caratteri, (CUU) disponibile sul sito https://indicepa.gov.it/
  • per le fatture B2B è possibile inserire o un codice destinatario di 7 caratteri o l’indirizzo PEC
  • per le fatture B2C è necessario inserire il codice generico “0000000”

Per le fatture verso PA, spesso viene richiesto l’inserimento di altri codici tra cui:

  • Codice CIG (Codice identificativo gara)
  • Codice CUP (Codice unico progetto)

Non sono campi obbligatori ma se tali dati esistono, allora è indispensabile che siano presenti in fattura.

Fatturazione elettronica: domande e risposte operative

Come devo fare se ho in parte fatture elettroniche e in parte fatture cartacee? +

Per i soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica, la fattura analogica non ha alcun valore legale.

Per quanto sopra, se non si riceve una fattura elettronica da parte di un fornitore entro 4 mesi si dovrà emettere, tra il 120° e 150° giorno dall’effettuazione dell’operazione, autofattura secondo il comma 8 dell’art. 6 del Decreto legislativo 471/1997.

L’autofattura dovrà essere emessa indicando come tipo documento TD20 (codice da utilizzare solo per le autofatture volte a denunciare una mancata emissione da parte del cedente).

Dovranno essere inoltre indicati:

  • dati Cedente/Prestatore: dati del fornitore che non ha emesso fattura
  • dati Cessionario/Committente: dati di chi sta emettendo l’autofattura
  • dati Soggetto Emittente: indicare il codice CC (Cessionario/Committente)

Per quanto riguarda le fatture emesse dai contribuenti appartenenti al regime dei minimi/forfettari, essendo esonerati dall’obbligo, non risulta necessario da parte del cessionario l’emissione dell’autofattura.

Anche le fatture estere devono essere inviate in formato elettronico? +

Sì, come stabilito dall'articolo 1, comma 1103, della legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020), a partire dal 1° luglio 2022 anche le fatture attive e passive estere dovranno essere inviate attraverso il SDI dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda l'invio delle fatture attive si dovranno seguire alcune semplici regole:

  • indicare come codice destinatario “XXXXXXX”;
  • nel campo Partita Iva del cessionario (chi riceve la fattura) si dovrà inserire il suo identificativo Iva, se appartenente all'Unione Europea, oppure un codice fittizio (ad esempio “00000000000” o "99999999999");
  • il campo codice fiscale non dovrà mai essere compilato, per evitare lo scarto della fattura;
  • nel campo “ID Paese” e “Nazione” si dovrà indicare la sigla del paese di residenza del cessionario/committente secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code;
  • Il campo CAP dovrà essere compilato con il codice convenzionale "00000".

Se si riceve una fattura estera sarà necessario emettere un'integrazione o autofattura seguendo queste indicazioni:

  • nel campo "Tipo" si dovrà inserire uno dei seguenti codici:
    • TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
    • TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
    • TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del Dpr 633/72;
  • i dati del Cedente/Prestatore dovranno essere compilati con quelli del soggetto estero mentre quelli del Cessionario/Committente con quelli del soggetto che effettua l’integrazione o emette l’autofattura.

Per maggiori informazioni relative ai dati da inserire per questa tipologia di documento, potete consultare la Guida dell'Agenzia delle Entrate: clicca qui.
(versione pdf: scarica qui.)

Come si gestiscono le fatture da e verso San Marino? +

Per la gestione di questa tipologia di fatture è necessario fare riferimento al Decreto 21 giugno 2021 del Ministero Economia e Finanze (GU Serie Generale n.168 del 15-07-2021).

Gestione fatture attive

Per le operazioni soggette al regime di non imponibilità IVA, le fatture elettroniche devono essere compilate seguendo queste indicazioni:

  • il codice destinatario attribuito all’Ufficio tributario di San Marino è “2R4GTO8”;
  • nel campo ID Paese deve essere indicato il codice “SM” (San Marino);
  • il campo Partita Iva dovrà essere compilato indicando il codice di 5 caratteri che identifica il cessionario sammarinese;
  • nel campo Natura Iva si dovrà indicare il codice “N3.3” (“non imponibili - cessioni verso San Marino”).

L’ufficio tributario, dopo aver verificato il documento, potrà convalidare la regolarità della fattura e comunicare l'esito all’ufficio dell'Agenzia delle Entrate attraverso apposito canale telematico. Il “cedente/prestore” italiano può visualizzare l’esito direttamente nel portale “Fatture e corrispettivi”. Se entro i quattro mesi successivi all'emissione della fattura, l'ufficio tributario di San Marino non avesse ancora convalidato il documento, sarà necessario emettere nei 30 giorni successivi la nota di variazione. Tutto ciò avverrà senza sanzioni o interessi, come previsto dall’art.26, comma 1, Dpr 633/1972.

Gestione fatture passive

L’ufficio tributario di San Marino trasmetterà al SdI le fatture elettroniche emesse dal “cedente/prestatore” sammarinese che verranno recapitate, secondo i classici canali, al “cessionario/committente” italiano.

La fattura potrà essere soggetta ad imposta oppure potrebbe non riportarla:

  • Se nella fattura è addebitata l’imposta questa sarà versata dal “cedente/prestore” sammarinese direttamente all’ufficio tributario di San Marino che, a sua volta, la verserà all’Agenzia delle Entrate;
  • L’agenzia delle Entrate controllerà che il versamento venga effettuato correttamente e metterà a disposizione l’esito nel portale “Fatture e Corrispettivi” del “cessionario/committente” italiano;
  • Successivamente, l’operatore italiano potrà procedere con la detrazione dell’imposta;
  • Se nella fattura non è addebitata l’imposta (Fatture in reverse charge), il “cessionario/committente” italiano dovrà predisporre l’invio elettronico del documento integrativo dell’imposta (TD17,TD18 o TD19);
Ho sbagliato una fattura, come posso fare per correggerla? +

Le fatture inviate non possono essere modificate.

Se il documento contiene un errore formale, verrà automaticamente scartato dal SDI e quindi potrà essere inviato nuovamente mantenendo lo stesso numero e la stessa data.

Se il documento contiene invece un errore di tipo diverso e viene consegnato dal SdI, l’unica soluzione per poterlo correggere, è inviare relativa Nota di Credito e procedere con l’emissione di una nuova fattura corretta (con numerazione differente).

Fanno eccezione le fatture verso la Pubblica Amministrazione:

  • se la PA invia una notifica di esito fattura con rifiuto (entro 15 giorni dalla ricezione, come spiegato più sopra), allora la fattura potrà essere re-inviata, correggendo l’errore e mantenendo lo stesso numero e la stessa data;
  • se la PA non invia alcuna notifica di esito committente oppure se la fattura si trova nello stato “Attenzione: Decorrenza Termini” (sono cioè ormai trascorsi i 15 giorni dalla ricezione), sarà necessario emettere una nota di credito a storno e successivamente emettere la fattura corretta con nuovo numero e nuova data (come per le fatture B2B e B2C).
E’ possibile inviare una fattura utilizzando lo stesso numero di una precedentemente trasmessa? +

No, non è possibile salvo nel caso in cui:

  • la fattura venga scarta dal SDI;
  • la fattura venga rifiutata dalla PA.

Le fatture inviate riportando un numero già utilizzato verranno scartate dal SdI per duplicazione.

E’ possibile emettere fatture elettroniche differite? +

Si, è possibile emettere fatture elettroniche differite.

La nuova normativa non ha modificato in alcun modo le disposizioni dell’articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72.

Le fatture differite devono essere trasmesse entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Per ogni operazione deve essere emesso un DDT o altro documento equivalente che dovrà riportare almeno i campi fondamentali indicati dal D.P.R. n. 472/96.

All’interno della fattura elettronica sarà necessario inserire numero e data dei DDT emessi nel corso del mese e tutti i dati delle erogazioni.

Se si desidera si potranno allegare alla fattura i DDT in modo da conservare, a norma di legge, anche questi ultimi.

Per le fatture con imposta di bollo che cosa si deve indicare? +

E’ necessario valorizzare l’apposito campo 2.1.1.6 “Dati Bollo”, indicando SI e il valore dell’imposta.

Se si desidera addebitare il bollo al cessionario si deve creare un’ulteriore linea di dettaglio con l’indicazione dell’importo.

L’imposta di bollo è esclusa da IVA secondo l’art. 15 DPR 633/72.

Il pagamento dell’imposta è disciplinato dall’art. 6 del DM 17 giugno 2014 modificato dal DM 28 dicembre 2018 che recita: “Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare va effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento”.

E' possibile inserire allegati all’interno della fattura elettronica? +

Si, è possibile allegare documenti alla fattura elettronica. Possono essere inseriti copie di incarichi, contratti, documenti di trasporto e qualsiasi altro documento ritenuto utile. Lo spazio complessivo del file fattura non deve superare i 5 MB.

Quali sono le nuove regole tecniche previste dal Provvedimento n. 99922 del 28/02/2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate? +

L’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuove specifiche tecniche in tema di fatturazione elettronica con il Provvedimento n 99922.

Le principali novità riguardano l’introduzione di nuove importanti codifiche dei “tipi documento -TD”, una maggiore articolazione dei codici relativi alla natura dell’operazione (“N”) e nuove codifiche per le tipologie di ritenute (RT).

Il testo completo è consultabile alla pagina https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provvedimento-del-28-febbraio-2020.

Riportiamo di seguito, per comodità, una sintesi delle principali novità (in grassetto i nuovi codici):

NATURA IVA +

N1 Escluse ex art. 15

N2 Non soggette (valido fino al 31/12/2020)

N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli art. Da 7 a 7- septies del DPR 633/72

N2.2 non soggette – altri casi

N3 non imponibili (valido sino al 31/12/2020)

N3.1 non imponibili – esportazioni

N3.2 non imponibili – cessioni intra-UE

N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino

N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento

N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

N4 esenti

N5 regime del margine/IVA non esposta

N6 inversione contabile (valido fino al 31/12/2020)

N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero

N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro

N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile

N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati

N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari

N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici

N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi

N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico

N6.9 inversione contabile – altri casi

N7 IVA assolta in altro stato UE

TIPO DOCUMENTO +

TD01 Fattura

TD02 Acconto/Anticipo su fattura

TD03 Acconto/Anticipo su parcella

TD04 Nota di credito

TD05 Nota di debito

TD06 Parcella

TD16 Integrazione fattura reverse charge interno

TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)

TD21 Autofattura per splafonamento

TD22 Estrazione beni da Deposito IVA

TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA

TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)

TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)

TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)

TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

RITENUTE +

RT01 Ritenuta persone fisiche

RT02 Ritenuta persone giuridiche

RT03 Contributo INPS

RT04 Contributo ENASARCO

RT05 Contributo ENPAM

RT06 Altro contributo previdenziale.

Quali sono i tempi di entrata in vigore del Provvedimento n. 99922 del 28/02/2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate? +

Gli originali termini di entrata in vigore del Provvedimento sono stati modificati, rispetto a quanto previsto a febbraio, come segue:

  1. dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio accetta le fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema allegato al provvedimento stesso (disponibile al link sopra indicato), sia con lo schema attualmente in essere;
  2. a partire dal prossimo 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema.
Fino a quando possono essere inviate le fatture nel formato precedente rispetto a quello previsto dal Provvedimento n. 99922? +

Fino al 31/12/2020 dovrebbe essere possibile trasmettere le fatture nel formato precedente previsto dalla direttoriale 99922 del 28 febbraio 2020.

Si è però notato un comportamento dell’SdI differente da quanto indicato da AdE, per cui il sistema sembra non accettare fatture che contengono errori prima considerati veniali o combinazioni che fino al 30 settembre erano valide. Consigliamo, nel caso in cui si riscontino situazione particolari o dubbi, di contattare il proprio fornitore oppure l’Agenzia delle Entrate

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